Ultimo aggiornamento:
Errata corrige e aggiornamento
Ciao a tutti!
Innanzi tutto, grazie per la fiducia e per aver scelto i Codici Nudo e Notarile, da me curati ed editi da Law.Camp Edizioni. Ci metto sempre tanta passione e tanto amore, e spero possano esservi utili nello studio e nel lavoro.
Il Nudo e il Notarile sono opere artigianali di oltre 700 e 2.800 pagine, con una fitta ragnatela di richiami e collegamenti normativi: nonostante i numerosi e continui controlli — redazione, impaginazione, editore — può accadere che qualche imprecisione sfugga, qualche volta anche da un’edizione all’altra. Quando me ne accorgo, ho sempre pensato che la cosa più utile sia quella di segnalarlo con tempestività e chiarezza (vale per qualsiasi opera di diritto: manuali, codici, trattati, etc.); anche quando si tratta di modifiche di poca rilevanza.
Segnalo le indicazioni che seguono, ciascuna con il relativo riferimento normativo, distinte per volume: prima il Codice Notarile, poi il Codice Nudo. In apertura di ogni voce trovate il volume e la pagina; dove serve, anche lo stato dell’altro Codice.
Addenda al Codice Notarile
Predisposta dall’editore, raccoglie le indicazioni di questa pagina in puro testo normativo, nella veste del Codice e con l’indicazione dell’ISBN di riferimento. A breve scaricabile
Aggiornamento normativo
Segnalo un’utile novità normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale dopo la chiusura dei volumi e la loro data di aggiornamento (Gazzetta Ufficiale 18-4-2026 n. 90).
Art. 5 D.Lgs. 1998 n. 286 (Testo unico immigrazione)
Codice Notarile, pagg. 2439 ss. (leggi speciali).
Codice Nudo: non presente.
Il D.Lgs. 16 aprile 2026 n. 83 (Gazzetta Ufficiale 20-5-2026 n. 115), sul permesso unico di lavoro, ha modificato l’art. 5 del Testo unico, con disposizioni che si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026 (art. 4, comma 1, del decreto): cambiano i termini dei commi 4, 9 e 9-bis (da sessanta a novanta giorni), è integrato il comma 8.1, è introdotto il comma 8.1-bis ed è riscritto il comma 8.2. Qui sotto i commi modificati, con le modifiche in evidenza.
Art. 5. Permesso di soggiorno (si riportano i soli commi modificati)
[4] Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta novanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
[8.1] Nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: “perm. unico lavoro” e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell’allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002. Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.
[8.1-bis] In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il permesso unico è rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.
[8.2] La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all’articolo 24;
c) agli stranieri di cui all’articolo agli articoli 26 e 26-bis;
d) agli stranieri di cui all’articolo 27, comma commi 1, lettere a), g), h), i) e, i-bis) e q-bis), r) limitatamente alle persone collocate “alla pari”, 1-quinquies e 1-septies;
d-bis) agli stranieri di cui agli articoli 27-quinquies e 27-sexies;
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione di cui agli articoli 39, 39-bis e 39-bis.1;
g-bis) agli stranieri di cui all’articolo 42-bis;
g-ter) agli stranieri che soggiornano ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione speciale o ai sensi degli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 20-bis, 31, comma 3, e 36, nonché per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, o per residenza elettiva, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.
[9] Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta novanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
[9-bis] In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta novanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.
Fonte: Gazzetta Ufficiale 20-5-2026 n. 115 — scarica l’estratto
Nel PDF: pagg. 1-2 della Gazzetta Ufficiale, art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 2026 n. 83; inoltre, il testo integrale dell’art. 5, come modificato, è in coda, alle pagg. 5-7.
Codice Notarile
1 · Art. 2467, primo comma, c.c.
Codice Notarile, pag. 466.
Codice Nudo, pag. 494: la formulazione è già corretta.
Il primo comma riporta la parte finale soppressa dal Codice della crisi nel 2019: il testo vigente termina con «degli altri creditori.» (in evidenza la parte da espungere):
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori
e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
La regola soppressa non è però scomparsa dall’ordinamento: vive, riformulata, nell’art. 164, comma 2, CCII — che nel Notarile trovate a pag. 1337 — dove i rimborsi eseguiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale, o nell’anno anteriore, sono privi di effetto rispetto ai creditori.
Due opzioni:
- a mano a pag. 466: sbarrare la parte finale del primo comma (come sopra indicato);
- Gazzetta Ufficiale: la fonte della soppressione (art. 383 del Codice della crisi) è scaricabile qui sotto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale 14-2-2019 n. 38, S.O. n. 6 — scarica l’estratto
Nel PDF: pag. 93 del Supplemento, colonna destra, art. 383 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.
2 · Art. 2506-bis, quarto comma, c.c.
Codice Notarile, pag. 495 · evoluzione normativa a pag. 496.
Codice Nudo, pag. 528: la formulazione è già corretta.
Nel quarto comma, il terzo periodo riporta solo in parte l’inciso introdotto dalla novella del 2025. La formulazione corretta è la seguente (in evidenza la parte mancante):
Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati …
Tre opzioni:
- rinvio a pag. 496: il periodo, nella versione completa, è già stampato a pag. 496 (nell’evoluzione normativa); a pag. 495 si può quindi sbarrare l’inizio e rimandare lì —
Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e«→ p. 496»; - integrazione a pag. 495: in alternativa, si può completare il periodo con l’inciso mancante (come sopra indicato in verde): «il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa,»;
- Gazzetta Ufficiale: la fonte della novella è scaricabile qui sotto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale 23-6-2025 n. 143 — scarica l’estratto
Nel PDF: pag. 7 della Gazzetta Ufficiale, colonna sinistra, art. 2, lett. b), del D.Lgs. 19 giugno 2025 n. 88; inoltre, il testo integrale dell’art. 2506-bis, come modificato, è in coda, a pag. 16.
3 · Art. 21 D.Lgs. 2022 n. 149 (Riforma Cartabia)
Codice Notarile — l’art. 21 compare a: pag. 14 (Fingertips), pagg. 110 e 138 (provvedimento collegato) e pag. 825 (leggi speciali).
Codice Nudo: l’art. 21 è presente solo come provvedimento collegato (si veda la sezione del Codice Nudo, più sotto).
A pag. 14 del Notarile (Fingertips) il testo dell’articolo è quello vigente, corretto; mancano soltanto le note 2, 3 e 4 che trovate a p. 825.
A pagg. 110 e 138 del Notarile, dove l’articolo è richiamato per esteso sotto gli artt. 320 e 460 c.c., il testo è rimasto nella versione anteriore al correttivo del 2024: per la versione aggiornata fate riferimento all’art. 21 nella sua sede, a pag. 14 o pag. 825.
A pag. 825 del Notarile (leggi speciali) il sesto comma va corretto (in evidenza la sostituzione):
Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle comunicazioni previste
dai commi precedentidal comma 4 senza che sia stato proposto reclamo.
Sempre a pag. 825, in coda al quinto e al sesto comma mancano i rinvii alle note (3) e (4), già in calce all’articolo.
Due opzioni:
- i richiami a mano: a pag. 14 del Notarile i richiami alle note 2, 3 e 4 di p. 825; alle pagg. 110 e 138 del Notarile un rimando alla versione aggiornata («→ p. 14» o «→ p. 825»); a pag. 825 del Notarile la correzione del sesto comma («
dai commi precedenti» → «dal comma 4») e i due rinvii (3) e (4); - Gazzetta Ufficiale: la fonte della novella è scaricabile qui sotto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale 11-11-2024 n. 264 — scarica l’estratto
Nel PDF: pag. 14 della Gazzetta Ufficiale, colonna destra, art. 6, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164; inoltre, il testo integrale dell’art. 21, come modificato, è in coda, a pag. 41, colonna destra.
4 · Art. 116, terzo comma, CCII (D.Lgs. 2019 n. 14)
Codice Notarile, pag. 1328.
Codice Nudo: non presente (trattandosi di legge speciale).
Il terzo comma, nella formulazione corretta, si apre come segue (in evidenza la parte mancante):
Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto …
Due opzioni:
- integrazione a pag. 1328: premettere al comma la frase mancante (come sopra indicato in verde): «Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate»;
- Gazzetta Ufficiale: la fonte della novella è scaricabile qui sotto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale 27-9-2024 n. 227 — scarica l’estratto
Nel PDF: pag. 20 della Gazzetta Ufficiale, colonna destra, art. 26, comma 5, del D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136.
5 · Art. 9, comma 2, L. 1989 n. 122 (parcheggi «Tognoli»)
Codice Notarile, pag. 2163 (leggi speciali).
Codice Nudo: non presente.
Il comma 2 fa riferimento alla denuncia di inizio attività; nel testo vigente il titolo è la segnalazione certificata (in evidenza la sostituzione):
L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a
denuncia di inizio attivitàsegnalazione certificata di inizio attività.
Due opzioni:
- a mano a pag. 2163: la sostituzione di cui sopra;
- Gazzetta Ufficiale: la fonte è scaricabile qui sotto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale 12-9-2014 n. 212 — scarica l’estratto
Nel PDF: pag. 37 della Gazzetta Ufficiale, art. 17, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (conv. dalla L. 11 novembre 2014 n. 164): la sostituzione opera in tutto il testo unico dell’edilizia, il cui art. 137, comma 3, aveva riscritto il comma 2 dell’art. 9.
6 · Art. 19 D.Lgs. 2023 n. 19 (operazioni transfrontaliere)
Codice Notarile, pag. 2333 (leggi speciali).
Codice Nudo: non presente.
Nell’elenco del comma 1 le ultime quattro lettere risultano j), k), l), m); la numerazione ufficiale — che adotta l’alfabeto italiano e non quello straniero (come inizialmente era nello schema di D.Lgs.) — prosegue invece da i) con l), m), n), o). Il contenuto delle voci è corretto, cambiano solo le lettere:
j)l) la data di efficacia della fusione o i criteri per la sua determinazione;
k)m) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, a norma dell’articolo 25 …;
l)n) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori;
m)o) il calendario proposto a titolo indicativo per l’operazione.
Due opzioni:
- a mano a pag. 2333: correggere le quattro lettere (j → l, k → m, l → n, m → o);
- Gazzetta Ufficiale: la fonte è scaricabile qui sotto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale 23-6-2025 n. 143 — scarica l’estratto
Nel PDF: il testo integrale dell’art. 19, con le lettere corrette, è a pag. 12 della Gazzetta Ufficiale, in nota al D.Lgs. 19 giugno 2025 n. 88.
7 · Art. 6 D.L. 2014 n. 132 (negoziazione assistita)
Codice Notarile, pagg. 1255-1256 (leggi speciali).
Codice Nudo: non presente.
Per questo articolo — la negoziazione assistita nelle soluzioni consensuali di separazione e divorzio — il testo è rimasto in una versione anteriore. La via pratica è la Gazzetta Ufficiale: la fonte è scaricabile qui sotto. Lo segnalo per completezza e scrupolo, anche se di portata secondaria.
Fonte: Gazzetta Ufficiale 10-1-2025 n. 7 — scarica l’estratto
Nel PDF: il testo integrale dell’art. 6, come da ultimo modificato, è a pag. 10 della Gazzetta Ufficiale, colonna di sinistra.
8 · Artt. 25, 29 e 29-bis D.L. 2012 n. 179
Codice Notarile, pag. 2391 ss. (leggi speciali).
Codice Nudo: non presente.
Per questi articoli — in materia di start-up innovative — il testo è rimasto nella versione anteriore alla Legge 16 dicembre 2024 n. 193. La via pratica è la Gazzetta Ufficiale: la fonte è scaricabile qui sotto. Lo segnalo per completezza e scrupolo, anche se di portata secondaria.
Fonte: Gazzetta Ufficiale 17-12-2024 n. 295 — scarica l’estratto
Nel PDF: pagg. 13-14 della Gazzetta Ufficiale, artt. 28, 30 e 31 della Legge 16 dicembre 2024 n. 193; inoltre, i testi integrali degli artt. 25, 29 e 29-bis, come modificati, sono in coda, alle pagg. 34-36.
Codice Nudo
1 · Art. 2505-bis, secondo comma, c.c.
Codice Nudo, pag. 526.
Codice Notarile, pag. 493: la formulazione è già corretta.
Nel secondo comma manca una congiunzione tra le due condizioni del periodo finale (in evidenza la parte mancante):
… sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 2501-septies, e che l’iscrizione o la pubblicazione prevista dall’articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.
Due opzioni:
- a mano a pag. 526: nel secondo comma, inserire «, e» dopo «2501-septies» (come sopra indicato in verde);
- Gazzetta Ufficiale: la fonte è scaricabile qui sotto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale 3-8-2012 n. 180 — scarica l’estratto
Nel PDF: pag. 19 della Gazzetta Ufficiale, art. 1, comma 8, del D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123; inoltre, il testo integrale dell’art. 2505-bis, come modificato, è in coda, a pag. 22.
2 · Art. 21 D.Lgs. 2022 n. 149 (Riforma Cartabia)
Codice Nudo, pagg. 90-91 e 122-123.
L’art. 21 è richiamato (sotto gli artt. 320 e 460 c.c.) nella versione anteriore al correttivo del 2024. Per il testo vigente fate riferimento alla versione nel Codice Notarile — pag. 14 o pag. 825 (si veda la voce 3 della sezione precedente) — aggiungendo un rimando («→ p. 14» o «→ p. 825» del Notarile), oppure alla Gazzetta Ufficiale linkata in quella voce.
La via più breve
Codice Notarile — i punti da 1 a 6 si sistemano a mano, il 7 e l’8 con la Gazzetta Ufficiale:
- 1 · Art. 2467 (pag. 466): sbarrate la parte finale del primo comma.
- 2 · Art. 2506-bis (pag. 495): sbarrate l’inizio del periodo incompleto e tirate una freccia «→ p. 496».
- 3 · Art. 21 Cartabia: a pag. 14 aggiungete un rinvio a p. 825; alle pagg. 110 e 138 un rimando «→ p. 825»; a pag. 825 correggete «dal comma 4» e aggiungete i rinvii (3) e (4).
- 4 · Art. 116 CCII (pag. 1328): aggiungete in testa al comma l’inciso mancante.
- 5 · Art. 9 L. 1989 n. 122 (pag. 2163): sostituite «denuncia di inizio attività» con «segnalazione certificata di inizio attività».
- 6 · Art. 19 D.Lgs. 2023 n. 19 (pag. 2333): correggete le lettere dell’elenco (j → l, k → m, l → n, m → o).
- 7 · Negoziazione assistita (pagg. 1255-1256): Gazzetta Ufficiale — scarica l’estratto.
- 8 · Start-up innovative (pag. 2391 ss.): Gazzetta Ufficiale — scarica l’estratto.
Codice Nudo — due punti:
- 1 · Art. 2505-bis (pag. 526): nel secondo comma, inserite «, e» dopo «2501-septies».
- 2 · Art. 21 Cartabia (pagg. 90-91 e 122-123): un rimando alla versione del Notarile a pag. 825 (oppure la Gazzetta Ufficiale).
La fotocopia della Gazzetta Ufficiale è sempre ammessa (qui sotto il riferimento del bando).
Art. 7 del bando di concorso
Le indicazioni qui sopra sono tratte dalle rispettive Gazzette Ufficiali. Per chi sostiene il concorso, l’art. 7, comma 8, del bando prevede la consultazione delle fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi: potete quindi stamparle e tenerle con voi (le pagine così come sono, senza segni aggiunti).
Articolo 7 del Bando — commi 6, 7 e 8 (Decreto 16 dicembre 2025, concorso a 400 posti di notaio):
Ai sensi dell’articolo 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato. È altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresì esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a stampa degli stessi.
È consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
Vi ricordo che al controllo d’ingresso è sempre la commissione a stabilire se un segno sul codice sia un richiamo normativo ammesso (come sembra in questo caso) o un’annotazione.
Un’addenda di aggiornamento
L’Addenda scaricabile in apertura di pagina è predisposta dall’editore: raccoglie le indicazioni qui sopra in puro testo normativo, nella veste del Codice, con l’ISBN di riferimento e le righe per cognome, nome e data di nascita (come il bando chiede ai testi ammessi).
L’ammissibilità in sede di concorso la decide la commissione. Per questo vale tutto il resto sopra detto. Ma mi sembrava uno strumento ulteriore da mettere a disposizione.
Mi scuso per i refusi e ringrazio chi me li ha segnalati. Tenete a questo Codice quanto me: è il modo più bello di averne cura, insieme.
Un abbraccio,
Raffaele Viggiani